DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. 111 - Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia

Coming into Force19 Aprile 1978
Enactment Date14 Aprile 1978
Published date18 Aprile 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/04/18/078U0111/CONSOLIDATED/19820125
Official Gazette PublicationGU n.107 del 18-04-1978
Titolo I AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di sopperire alle piu' pressanti necessita' di personale degli uffici giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e' aumentato di 1.170 unita'.

Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva e' aumentato di 2.000 unita'.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, e' aumentato di 550 unita' di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.

Art 2.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto e a quelli che risultano vacanti alla data del presente decreto, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che a tal fine rimangono aperte per due anni dalla data del presente decreto.

Art 3.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile e' accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art 4.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perche' non rilasciati in tempo utile dalla competente autorita' nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art 5.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art 6.

I posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta, nel termine fissato dall'amministrazione, la quale stabilisce, altresi', con suo provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il numero dei posti da conferire nei rispettivi distretti, fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione. A tal fine l'amministrazione predispone una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda, sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali di ciascuno.

Art 7.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art 8.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti rimasti scoperti all'esito del concorso medesimo in ciascun distretto sono attribuiti a coloro che, nello stesso distretto, risultino idonei nel primo concorso pubblico indetto su base distrettuale per la copertura dei posti vacanti nel ruolo medesimo alla data del presente decreto.

L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel comma precedente e' organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali.

Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi gia' indetti e non ancora espletati.

Art 8.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto concerne il requisito dell'eta', esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purche' alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta. I posti rimasti scoperti all'esito del concorso medesimo in ciascun distretto sono attribuiti a coloro che, nello stesso distretto, risultino idonei nel primo concorso pubblico indetto su base distrettuale per la copertura dei posti vacanti nel ruolo medesimo alla data del presente decreto.

I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto.

L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel primo comma e' organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali.

Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi gia' indetti e non ancora espletati.

Art 8 bis.

Art. 8-bis

((Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari le disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle mansioni di detta categoria.

La composizione della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente e' disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel...

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