La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un concorso per esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato puo' partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della...