Art
1.
L'articolo 1 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato".
Art
2.
All'articolo 106 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aggiunto il seguente comma:
"Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione".
Art
3.
Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' inserito il seguente articolo:
"Art. 160-bis. - Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'eta', con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purche' nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".
L'anzianita' di servizio di cui al comma precedente e' ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera".
Art
4.
L'articolo 161 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto...