LEGGE 24 aprile 1941, n. 392 - Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari

Coming into Force11 Giugno 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/05/27/041U0392/CONSOLIDATED/20141229
Published date27 Maggio 1941
Enactment Date24 Aprile 1941
Official Gazette PublicationGU n.123 del 27-05-1941
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art 1.

Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 1

Art 1.

Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione. (1)

Art 2.

Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi di cui nel comma precedente non sono sequestrabili ne' pignorabili. Essi saranno pagati a rate semestrali posticipate e non potranno essere impiegati se non in spese relative agli Uffici giudiziari. A tal uopo i conti dei detti servizi saranno tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e, qualora in un anno un Comune spenda per gli Uffici giudiziari una somma inferiore al contributo, l'avanzo sara' accantonato per gli anni successivi.

I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio.

Art
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