LEGGE 25 giugno 1956, n. 702 - Attribuzione della facolta' ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari

Coming into Force07 Agosto 1956
Enactment Date25 Giugno 1956
Published date23 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/07/23/056U0702/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.182 del 23-07-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

Art 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e' concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto e' stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione e' consentita.

Art 3.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25...

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