(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalita' delle amministrazioni pubbliche)
precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che e' riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettivita' e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullita' delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilita' economico-finanziaria, nonche' adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivita';
potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificita' sussistenti nel settore pubblico, nonche' quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilita' dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e, successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti
e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi...