DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 198 - Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

Coming into Force04 Gennaio 2024
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/20/23G00207/CONSOLIDATED/20240312
Published date20 Dicembre 2023
Enactment Date27 Ottobre 2023
Official Gazette PublicationGU n.296 del 20-12-2023
Capo I Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'articolo 19, comma 9;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale «Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare:

  1. l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non puo' ricevere a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;

  2. l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

    Vista la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012;

    Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.

    Considerato che in data 14 luglio 2023 si e' tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si e' provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

    Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

    Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;

    Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

    Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  3. Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

  4. Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  5. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  6. vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  7. sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.

  2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attivita' di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione.

  3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

  4. Sono Uffici di diretta collaborazione:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. la Segreteria del Ministro;

    3. l'Ufficio legislativo;

    4. la Segreteria tecnica del Ministro;

    5. l'Ufficio del...

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