DECRETO 7 aprile 2021 - Criteri e modalita' di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale. (21A04090)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»

Visto in particolare l'art. 1, comma 54, della medesima legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 30 giugno 2019, ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo del medesimo comma 54, e dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali risorse residue ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese e da assegnare entro il 31 dicembre 2021

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, che accerta in euro 34.637.626,56

(trentaquattromilioniseicentotrentasettemilaseicentoventisei/56) le risorse residue ai sensi del predetto art. 1, comma 221, della legge n. 145 del 2018.

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia»

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi»

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia)

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008

Vista la comunicazione/nota COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 «SA. 43150(2015/N) «Sostegno al credito delle PMI attraverso il sistema dei Confidi», con la quale la Commissione europea ha rilevato che la misura di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 non comporta aiuti a livello dei confidi, i quali svolgono un ruolo di «mero gestore privato di fondi pubblici»

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

, e successive modifiche e integrazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e successive modifiche e integrazioni,

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

e successive modificazioni e integrazioni

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni

Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modificazioni e integrazioni

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato

Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in house dello Stato

Ritenuta la necessita' di demandare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

    1. «accantonamenti»: la somma totale degli «Accantonamenti totali» delle colonne «Contro garantite» e «Altre» relativamente a garanzie rilasciate non deteriorate, garanzie rilasciate deteriorate e altre garanzie deteriorate della tabella D.3 - «Garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto e qualita'» (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - nota integrativa - schemi - parte D: altre informazioni) delle disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» e successive modificazioni ed integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia

    2. «adeguatezza patrimoniale»: il rapporto tra patrimonio netto e l'ammontare delle garanzie in essere al netto di riassicurazioni e accantonamenti

    3. «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni

    4. «comunicazione»: la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008

    5. «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni

    6. «contributo pubblico»: il contributo rimborsabile di cui all'art. 1, comma 221, della legge n. 145/2018

    7. «cost/income ratio»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione

    8. «crowdfunding»: lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori

    9. «decreto 28 giugno 2019»: il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019 e successive modificazioni e...

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