DECRETO 5 marzo 2024 - Linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali. (24A01461)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, denominata

«Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente»

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante le «Disposizioni per la difesa del mare»

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la «Legge quadro sulle aree protette»

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, concernente l'«Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, n. 144200, recante

«Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale»

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, concernente il

«Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni»

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»

Considerata la norma UNI 11366 «Sicurezza e tutela della salute nelle attivita' subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante le «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, denominata «Legge-quadro in materia di formazione professionale»

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche

(cosiddetta «direttiva habitat»)

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il

«Regolamento recante attuazione della direttiva 79/409/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che si integra all'interno delle disposizioni della direttiva habitat»

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, concernente la «Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"»

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»

Visto l'atto di indirizzo contenente le priorita' politiche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, approvato con decreto del Ministro n. 21 del 18 gennaio 2023

Ritenuto opportuno perseguire obiettivi finalizzati al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge "SalvaMare")»e, in particolare, l'art. 7, rubricato «Attivita' di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino» che ha disposto che «Le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita' subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto»

Considerato che il manuale del SNPA 94/2013 «Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' subacquee di ISPRA e delle Agenzie ambientali» e' stato redatto per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' subacquee dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie ambientali, e' rivolto agli operatori del sistema delle agenzie ambientali che svolgono attivita' subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente, ed e' stato realizzato al fine di individuare responsabilita', valutazione del rischio e conseguenti misure di prevenzione, ivi compresa l'addestramento e la formazione

Acquisito il formale concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 2992 del 23 gennaio 2024

Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 138947 del 1° settembre 2023

Sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla nota prot. n. 17176 del 25 ottobre 2023

Visti gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima)

Decreta:

Art. 1

Finalita'

  1. Il presente decreto definisce le linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita' subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali.

    Art. 2

    Ambito di applicazione

  2. Le procedure operative contenute nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applicano alle seguenti attivita':

    monitoraggio di elementi biologici, anche con utilizzo di strumentazione, quali foto, video, ecc. (es.: macroalghe, fanerogame, macroinvertebrati bentonici, pesci, coralligeno)

    mappatura di fondali

    osservazione e misura di particolari situazioni ambientali

    (distrofia, anossia, ipossia, proliferazione vegetativa, accumuli materiale, accumuli rifiuti solidi in mare (marine litter), ecc.)

    posizionamento e manutenzione di attrezzature specialistiche per studi mirati dell'ambiente marino

    prelievi di campioni (sedimento, biota, ecc.)

    valutazione specialistica dello stato ambientale marino

    ripristino, restauro di habitat bentonici.

  3. Sono escluse le attivita' di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore tecnico-subacqueo.

  4. Restano escluse le operazioni di monitoraggio e studio in aree particolari al di fuori delle aree portuali in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica.

    Art. 3

    Definizioni

  5. Ai fini del presente decreto si applicano i seguenti acronimi e definizioni:

    1. ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

    2. AA: agenzie ambientali

    3. OS: operatore subacqueo

    4. DPI: dispositivi di protezione individuali

    5. DL: datore di lavoro

    6. ECHM: European committee for hyperbaric medicine

    7. RSPP: responsabile del Servizio prevenzione e protezione

    8. RLS: rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

    9. PDD: patologia da decompressione

    10. GAV: giubbetto ad assetto variabile

    11. Immersione in curva di sicurezza: per ogni profondita' raggiungibile nel corso di un'immersione vi e' un tempo massimo di permanenza per il quale non sono previste tappe di decompressione per poter risalire alla superficie senza incorrere in patologie decompressive, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato. Un'immersione effettuata rispettando tali parametri, che non comporta quindi la necessita' di effettuare soste durante la risalita, si definisce in «curva di sicurezza»

    12. Immersione fuori curva di sicurezza: quella che per la profondita' e per il tempo di permanenza in immersione, secondo il modello e il profilo decompressivo adottato, presuppone l'osservanza di soste decompressive durante la risalita verso la superficie

      ...

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