LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845 - Legge-quadro in materia di formazione professionale

Coming into Force14 Gennaio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/12/30/078U0845/CONSOLIDATED/20150923
Enactment Date21 Dicembre 1978
Published date30 Dicembre 1978
Official Gazette PublicationGU n.362 del 30-12-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della formazione professionale)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art 2.

(Oggetto della formazione professionale)

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Art 2.

(Oggetto della formazione professionale)

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Art 3.

(Poteri e funzioni delle regioni)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:

  1. rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

  2. assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

  3. organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;

  4. assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

  5. assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

  6. definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

  7. garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

  8. adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;

  9. dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

  10. realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;

  11. promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;

  12. prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art 4.

(Campi di intervento)

Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

  1. la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;

  2. le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

  3. le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

  4. la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

  5. le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

  6. il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

  7. l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

  8. la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art 5.

(Organizzazione delle attivita')

Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:

  1. direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

  2. mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono

possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti

requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attivita';

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';

7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente...

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