DECRETO 30 aprile 2021 - Approvazione del conto finanziario dell'esercizio 2020. (21A03238)

LA GARANTE

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese», a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23-ter, comma 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 8, comma 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 50, comma 3, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale»

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2020 intervenuti nel corso dell'esercizio

Vista la determinazione adottata d'intesa dal presidente della Camera dei deputati e dal presidente del Senato della Repubblica

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre 2020), con la quale la dott.ssa Carla Garlatti e' nominata titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Visto il decreto prot. n. 50 del 14 gennaio 2021 con il quale si comunica che la dott.ssa Carla Garlatti ha assunto l'incarico di titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Visto il provvedimento del Ministero della giustizia prot. numeri 1068-1069 del 30 giugno 2020 con cui e' stato rinnovato il comando per un anno, a decorrere dal 13 maggio 2020, presso l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza della dott.ssa Cristiana Corinaldesi, dirigente di seconda fascia, dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia

Visto il decreto del Garante prot. n. 53 in data 14 gennaio 2021 con il quale, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera c) del regolamento, la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, in qualita' di coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, e' stata delegata alla gestione delle risorse economico-finanziarie in dotazione all'Ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio fino alla data di cessazione del provvedimento di comando, salvo successivo rinnovo

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia l'adolescenza per l'anno 2020 intervenuti nel corso dell'esercizio

Visto il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Garante in data 25 gennaio 2021, decreto rep. 95/2021 ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 30 aprile 2021

Decreta:

E' approvato il conto finanziario dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2020, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sara' inviato al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati e sara' trasmesso, per il tramite del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

La Garante: Garlatti

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E

L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2020

Relazione al rendiconto dell'esercizio 2020

  1. Premessa.

    L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e' stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112 approvata all'unanimita' dal Parlamento che ha dato cosi' attuazione sia all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

    Con l'istituzione di questa Autorita' di garanzia e' stata colmata una lacuna dell'ordinamento italiano che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale

    e' stata, inoltre, data attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

    In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

    Sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

    La legge 12 luglio 2011, n. 112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

    Nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale opera una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell'Autorita' garante, quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative

    (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

    L'art. 5 della citata legge prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio dell'Autorita', ovvero della struttura organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all'Autorita' dal predetto art. 3.

    Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso e' composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da

    dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita'... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante

    .

    A tal riguardo si precisa che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, ha ampliato la struttura organizzativa dell'Autorita' garante, che e' autorizzata ad avvalersi di ulteriori dieci unita' di personale, collocate nella posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge istitutiva, per gli anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023, per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati previsti dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

    Il comma 2 dell'art. 5 prevede che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

    Al comma 3, l'art. 5 dispone che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

    La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.

    Al comma 2, il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro...

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