Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
LEGGE 20 marzo 2003, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
Coming into Force | 19 Aprile 2003 |
Published date | 18 Aprile 2003 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/18/003G0100/ORIGINAL |
Enactment Date | 20 Marzo 2003 |
Official Gazette Publication | GU n.91 del 18-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 66 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.
Preambolo
Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare
una piu' stretta unione tra i suoi membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che
gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di
altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in
tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990)
dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli
debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere
la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle
procedure in materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni
pertinenti affinche' i loro diritti ed interessi superiori possano
essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e
la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e
considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso,
concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le
famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la
questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione
-
La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno
ancora 18 anni.
-
L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere,
nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a
concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio,
vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di
altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a
partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad
un'autorita' giudiziaria.
-
Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i
fanciulli dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria sono considerate
procedure in materia familiare, in particolare quelle relative
all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto
quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai
figli.
-
Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie
di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria cui
la presente Convenzione puo' applicarsi.
-
Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare
l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente
Convenzione puo' applicarsi, o fornire ogni informazione relativa
all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo
2, e 11.
-
La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare
regole piu' favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti
dei fanciulli.
Articolo 2 - Definizioni
A fini della presente convenzione, s'intende per:
a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa avente una competenza equivalente;
b "detentore di responsabilita' di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilita' di genitore;
c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome di un fanciullo;
d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'eta' e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi...
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