LEGGE 20 marzo 2003, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Coming into Force19 Aprile 2003
Published date18 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/18/003G0100/ORIGINAL
Enactment Date20 Marzo 2003
Official Gazette PublicationGU n.91 del 18-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 66
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convention
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.

Preambolo

Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari

della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare

una piu' stretta unione tra i suoi membri;

In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che

gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di

altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in

tale Convenzione;

Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990)

dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli

debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere

la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle

procedure in materia familiare che li concernono;

Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni

pertinenti affinche' i loro diritti ed interessi superiori possano

essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;

Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e

la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e

considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso,

concorrervi;

Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le

famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la

questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione

  1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno

    ancora 18 anni.

  2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere,

    nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a

    concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio,

    vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di

    altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a

    partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad

    un'autorita' giudiziaria.

  3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i

    fanciulli dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria sono considerate

    procedure in materia familiare, in particolare quelle relative

    all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto

    quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai

    figli.

  4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo

    strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di

    adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al

    Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie

    di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria cui

    la presente Convenzione puo' applicarsi.

  5. Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare

    l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente

    Convenzione puo' applicarsi, o fornire ogni informazione relativa

    all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo

    2, e 11.

  6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare

    regole piu' favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti

    dei fanciulli.

    Articolo 2 - Definizioni

    A fini della presente convenzione, s'intende per:

    a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa avente una competenza equivalente;

    b "detentore di responsabilita' di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilita' di genitore;

    c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome di un fanciullo;

    d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'eta' e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi...

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