LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 - Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154)

Coming into Force03 Agosto 2011
Enactment Date12 Luglio 2011
Published date19 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/07/19/011G0154/CONSOLIDATED/20141229
Official Gazette PublicationGU n.166 del 19-07-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art 2.

Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del titolare dell'Autorita' garante

  1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.

  3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

  4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art 3.

Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:

  1. promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

  2. esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

  3. collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad altri Paesi;

  4. assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di...

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