DECRETO 20 ottobre 2022 - Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione. (22A07318)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali

, e in particolare l'art. 8

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante

Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290

Vista la legge 26 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», e in particolare l'art. 7

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

, e in particolare l'art. 2 che:

al comma 1, ha previsto la ridenominazione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»

al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' attribuendo al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre, riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti

al comma 3, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»

al comma 4, prevede che «Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni

"Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»

Visto il medesimo decreto-legge n. 22 del 2021 e, in particolare, l'art. 6 che, al comma 1, ha previsto la ridenominazione del

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

in

Ministero della cultura

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»

Visto l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, ed in particolare:

il comma 1 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico

(ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione

il comma 2 che stabilisce che: «Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario»

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento

(UE) n. 2018/1999

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante «Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati»

Considerato che la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e' materia di legislazione concorrente e che e' necessario dettare la disciplina generale delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione elettrica

Considerato che tra le leve di attuazione dell'obiettivo di decarbonizzazione del PNIEC vi e' lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per incrementare l'efficienza e la flessibilita' del sistema elettrico nazionale

Considerato altresi' che tra gli...

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