DECRETO 17 gennaio 2024, n. 52 - Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (24G00069)

IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante

Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero

Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di

"Restauratore di beni culturali"»

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina

al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalita' per lo svolgimento della prova in questione

e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita' abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112

Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022

Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticita' relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019

Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticita' applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le...

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