DECRETO 14 marzo 2017 - Determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province per l'anno 2017. (17A02277)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, sono confermate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, gia' adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle citta' metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' fissato in 7 milioni di euro;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100...

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