LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Coming into Force06 Maggio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/05/05/14G00082/ORIGINAL
Published date05 Maggio 2014
Enactment Date02 Maggio 2014
Official Gazette PublicationGU n.102 del 05-05-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 maggio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Giannini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: «equivalenti» sono inserite le seguenti: «o inferiori»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) il comma 688 e' sostituito dal seguente:

"688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"

;

dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente:

"728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"

;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013

;

al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono altresi' esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» e' sostituita dalla seguente: «apportate»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente...

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