DECRETO 12 agosto 2020 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilita' 2020. (20A05321)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione

Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonche' i criteri per la determinazione degli stessi

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle Province Autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»

Visto in particolare l'art. 65, comma 2-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita' 2019

Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura...

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