LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Coming into Force30 Ottobre 2013
Enactment Date28 Ottobre 2013
Published date29 Ottobre 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/10/29/13G00168/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 ottobre 2013 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei

ministri e Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari regionali

e le autonomie

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti

Giovannini, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

De Girolamo, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

All'articolo 2:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attivita' sportive del» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «unica unita' immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda

.

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti). - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

.

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT