LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152)

Coming into Force13 Luglio 2011
Enactment Date12 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/07/12/011G0152/ORIGINAL
Published date12 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere

adottato»;

al comma 3, alla lettera a):

al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in

materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;

al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» e'

sostituita dalla seguente: «abrogato».

All'articolo 2:

al comma 2, al terzo periodo, le parole: «dei commi 18 e 19,

articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato

Regolamento»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di cui

al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7:

alla lettera a), le parole: «se, il numero complessivo dei

dipendenti, e'» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e'» e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto»;

alla lettera c), le parole: «sono state irrogate» sono

sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori

di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle

relative sanzioni

;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «ex lege n. 183/1987»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16

aprile 1987, n. 183,

.

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis (Credito d'imposta per gli investimenti nel

Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, e' rifinanziato con fondi strutturali europei.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione

della presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro

spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno

degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di

cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e

delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo

stato di attuazione del presente articolo

.

All'articolo 3:

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite

dalla seguente: «turistici»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti

e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza

di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio

;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite

dalla seguente: «turistici»;

alla lettera a), al primo periodo, le parole: «comma 4-bis»

sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter» e, al secondo periodo,

la parola: «altresi'» e' sostituita dalla seguente: «comunque»;

alla lettera b), le parole da: «gli eventuali maggiori oneri»

fino alla fine della lettera sono soppresse;

alla lettera c):

al secondo periodo, le parole: «, nonche' presentare

richieste ed istanze, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale

sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi

procedimenti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «sono emanate» sono

inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attivita' produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,»

sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

al comma 8, lettera b), le parole: «delle...

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