LEGGE 12 novembre 2004, n. 269 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

Coming into Force13 Novembre 2004
Enactment Date12 Novembre 2004
Published date12 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/12/004G0306/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.266 del 12-11-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "siano beneficiari" sono inserite le seguenti: ", anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari" e, dopo le parole: "differimenti e proroghe", sono aggiunte le seguenti: "ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004".

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge";

dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

"6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo cosi' rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto";

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro trenta...

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