Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di nuove tipologie di contratti di locazione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita'
Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le piu' marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di nuove tipologie di contratti di locazione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita'
Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le piu' marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
siano beneficiari , anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.