DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147 - Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali

Coming into Force26 Giugno 2003
Enactment Date24 Giugno 2003
Published date25 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/25/003G0170/CONSOLIDATED/20171127
Official Gazette PublicationGU n.145 del 25-06-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004. 5

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una piu' concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004. (5)7

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).

((1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art 2.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

  1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".

Art 2.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

  1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

Art 3.

Riqualificazione urbana della citta' di Palermo

  1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

Art 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

  1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Art 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

  1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art 5.

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

  1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi.

Art 5 bis.

Art. 5-bis (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte).

((1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando...

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