TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59 - Testo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile». (12A07782)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(( a) all'articolo 2 e' premesso il seguente:

Art. 1-bis (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

; ))

  1. nell'articolo 2, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.»;

    (( b-bis) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

    2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

    3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione.

    4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

    5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

    6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

    7. Alle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

    ;

    b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 3-bis (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

    2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

    3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

    4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

    5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 3-ter (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze). - 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralita' dal punto di vista finanziario, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e' autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT