DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

Coming into Force13 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/12/000G0330/CONSOLIDATED/20180122
Published date12 Ottobre 2000
Enactment Date12 Ottobre 2000
Official Gazette PublicationGU n.239 del 12-10-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile

  1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, conriferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le piu' restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore:

    1. alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

    2. nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

  2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

  3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e' redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

  5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

  6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile

  1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, , qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:

    1. alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione...

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