LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Coming into Force13 Febbraio 2019
Published date12 Febbraio 2019
Enactment Date11 Febbraio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/02/12/19G00017/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.36 del 12-02-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

  3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

14 DICEMBRE 2018, N. 135

All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:

"52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi). - 1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino a: "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: "restanti rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31 maggio".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 e' sostituito dal seguente:

"193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"

.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» sono inserite le seguenti: «come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».

All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.

1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 e' abrogato.

1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "I produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli importatori";

b) il comma 2 e' abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 e' abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:

"17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".

1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2".

1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno".

1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato...

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