DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2019, n. 2 - Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi

Coming into Force11 Gennaio 2019
End of Effective Date12 Febbraio 2019
Published date11 Gennaio 2019
Enactment Date11 Gennaio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/01/11/19G00003/CONSOLIDATED/20190212
Official Gazette PublicationGU n.9 del 11-01-2019
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalita', le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilita' di avvocati che hanno gia' svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

  1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

  2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 1

Art 2.

Invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 1

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