DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Coming into Force16 Ottobre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/10/16/17G00166/CONSOLIDATED/20201231
Enactment Date16 Ottobre 2017
Published date16 Ottobre 2017
Official Gazette PublicationGU n.242 del 16-10-2017
Titolo I Disposizioni in materia fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

Estensione della definizione agevolata dei carichi

  1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non e' stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore puo' esercitare nuovamente la facolta' di cui al comma 1 provvedendo a:

    1. presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

    2. pagare, con le modalita' di cui comma 7:

      1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;

      2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonche', a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

      13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

      13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

    3. entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;

    4. entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

      13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.».

  3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

  4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

  5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

  6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 puo' essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

  7. L'agente della riscossione:

    1. entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

    2. entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

  8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

  9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

  10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo puo' essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Art 1.

Estensione della definizione agevolata dei carichi

  1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.

  3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3...

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