Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del comma 11,
che svolge funzioni diverse dalla riscossione
;
al terzo periodo, la parola: «contrattuale» e' sostituita
dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»;
al comma 2, la parola: «riattribuito» e' sostituita dalle
seguenti: «e' attribuito» e le parole: «e' svolto» sono sostituite
dalle seguenti: «ed e' svolto»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo la parola: «istituito» sono inserite
le seguenti: «, a far data dal 1º luglio 2017,» e dopo le parole: «"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le seguenti: «,
ente strumentale dell'Agenzia delle entrate
;
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'ente puo'
anche svolgere le attivita' di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle societa' da essi
partecipate.
;
al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi» sono
sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente e' scelto tra i
magistrati della Corte dei conti
;
al comma 4, le parole: «in qualita' di Presidente dell'ente»
sono sostituite dalle seguenti: «, che e' il presidente dell'ente,»;
al comma 5:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche nella prospettiva di un nuovo modello di
remunerazione dell'agente della riscossione
;
al quinto periodo, la parola: «finalizzata» e' sostituita
dalla seguente: «finalizzati»;
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Nel rapporto
con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»;
al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma 13,»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto aggiuntivo di cui al comma
13»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti
secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1998, n. 439
;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti
del risultato d'esercizio dell'ente stesso
;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611
;
al comma 9, le parole da: «con contratto» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo
2112 del codice civile»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377
;
il comma 10 e' soppresso;
al comma 11:
alla lettera a), le parole da: «a seguito di tale acquisto»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
;
alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite
dalle seguenti: «, corredati delle»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento
delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette societa' sono corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data
dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi
all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le
previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
;
al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e...