DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 - Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge

Coming into Force01 Gennaio 2016
Published date04 Settembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/ORIGINAL
Enactment Date18 Agosto 2015
Official Gazette PublicationGU n.205 del 04-09-2015
Capo I Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:

  1. «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

  2. «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

  3. «grande societa'»: la societa' che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

    1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

    2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

    3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

  4. «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:

    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

    2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;

    3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;

  5. «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

  6. «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

  7. «societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

  8. «industria estrattiva»: le attivita' economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

  9. «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attivita' economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

  10. «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una societa' operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a titolo di:

    1) diritti di produzione;

    2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;

    3) royalties;

    4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;

    5) premi di firma, di scoperta e di produzione;

    6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;

    7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;

  11. «progetto»: attivita' operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di pagamento verso un Governo.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.

  2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. sono societa' madri;

  2. almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.

Art 3.

Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi

  1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

    1. l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;

    2. l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;

    3. l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

  2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.

  3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualita' delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.

  4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entita' possono non essere indicati a livello di progetto.

  5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantita' e' effettuata quando risulti opportuna per finalita' di chiarezza.

Art 4.

Esenzioni e regime di equivalenza

  1. Una societa' non e' soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai...

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