LEGGE 2 aprile 1958, n. 377 - Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Coming into Force23 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/23/058U0377/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date02 Aprile 1958
Published date23 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.98 del 23-04-1958
TITOLO I Natura ed organizzazione del Fondo
CAPO I Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge;

2) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalita' che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo art. 47.

Art 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge;

2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata.

COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587.

Art 3.

Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione e' dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge e' a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non puo' essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

Art 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;

6) un rappresentante delle Casse di risparmio;

7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni. I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Art 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;

6) un rappresentante delle Casse di risparmio;

7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni. I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. 3

Art 5.

Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

  1. vigilare sull'applicazione delle norme della, presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art. 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

  2. decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge; o

  3. esprimere...

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