DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136 - Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

Coming into Force16 Settembre 2015
Enactment Date18 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/09/01/15G00151/CONSOLIDATED/20181231
Published date01 Settembre 2015
Official Gazette PublicationGU n.202 del 01-09-2015
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si definiscono:

    1. «operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    2. «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    3. «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;

    4. «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;

    5. «intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;

    6. «controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

    7. «impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

    8. «partecipazioni»: ai fini del capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

  2. Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Capo II Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS
Sezione I Disposizioni comuni
Art 2.

Redazione dei bilanci (articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE)

  1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato.

  2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

  3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

  4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

  5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Art 3.

Patrimoni destinati

  1. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43.

Sezione II Bilancio dell'impresa
Art 4.

Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

  1. Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste.

  2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Art 5.

Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)

  1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43.

  2. Le modalita' di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.

  3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

  4. Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalita' di...

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