DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Coming into Force24 Ottobre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/CONSOLIDATED/20200814
Enactment Date22 Ottobre 2016
Published date24 Ottobre 2016
Official Gazette PublicationGU n.249 del 24-10-2016
Capo I Misure urgenti in materia di riscossione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettivita' del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;

Tenuto conto altresi', per le misure da adottare per le predette urgenti finalita', del contenuto del rapporto Italia - Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati»;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonche' di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita';

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Soppressione di Equitalia

  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

  2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

  3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

  4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o rimborso spese.

  5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita'. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

  6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

  7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.

  8. L'Ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

  9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.

  10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle societa' del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e' ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita' di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale puo' essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilita' e, comunque, nell'ambito delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.

  11. Entro la data di cui al comma 1:

    1. l'Agenzia delle...

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