DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 - Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Coming into Force22 Ottobre 2015
Published date07 Ottobre 2015
Enactment Date24 Settembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/10/07/15G00170/CONSOLIDATED/20151230
Official Gazette PublicationGU n.233 del 07-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita;

Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:

articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;

articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo e' delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi;

articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo e' delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:

  1. semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

  2. consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficolta', eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

  3. procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

  4. procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entita' nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;

    articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia;

    articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo e' delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

    Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;

    Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

    Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

    Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Sospensione legale della riscossione

    1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. al comma 538:

    1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";

    2) la lettera f) e' soppressa;

  6. al comma 539:

    1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo.";

    2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

  7. dopo il comma 539 e' inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";

  8. al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".

    1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  9. al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;

  10. i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

Art 2.

Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate

  1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' sostituto dal seguente:

    "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

  2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

  3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".

  5. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.

  6. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

  7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

  8. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".

  9. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1:

      1) le parole: "nell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 71 e 72";

      2) le parole: "nell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 50 e 51";

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.";

    3. dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente...

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