IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:
articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;
articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo e' delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi;
articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo e' delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:
semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficolta', eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
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procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entita' nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia;
articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo e' delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Sospensione legale della riscossione
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
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al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";
2) la lettera f) e' soppressa;
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al comma 539:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo.";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
dopo il comma 539 e' inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";
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al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".
All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;
i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.