LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force01 Marzo 2014
Enactment Date27 Febbraio 2014
Published date28 Febbraio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/02/28/14G00026/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;

al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"

;

al comma 6:

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014"»;

il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

il comma 7 e' soppresso;

il comma 8 e' soppresso;

al comma 11:

alle lettere a) e b), la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2016"

;

al comma 13, la parola: «prorogata» e' sostituita dalla seguente: «differita»;

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013».

All'articolo 2, il comma 2 e' soppresso.

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"

.

All'articolo 3:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

;

il comma 4 e' soppresso.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del...

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