LEGGE 24 giugno 2013, n. 71 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

Coming into Force26 Giugno 2013
Enactment Date24 Giugno 2013
Published date25 Giugno 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/06/25/13G00117/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.147 del 25-06-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:

    12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

    .

  3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta piu' elevato, al personale e' corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

  6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.

  7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

  9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il secondo comma e' sostituito dal seguente:

      Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e' vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa

      ;

    2. al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».

  10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 e' abrogato.

  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente del CIPE» sono soppresse.

  13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche'» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».

  14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo e' soppresso.

  15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 giugno 2013 NAPOLITANO

    Letta, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Zanonato, Ministro dello sviluppo

    economico Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale» sono inserite le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti», le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «, di seguito denominato "Commissario"» sono soppresse;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - e' a carico della concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012

;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» sono inserite le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalita' infrastrutturali, portuali ed ambientali», dopo le parole: «da trasferire» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1» sono soppresse;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonche' finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita' ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-bis. In relazione alle...

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