LEGGE 16 ottobre 1975, n. 492 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

Coming into Force18 Ottobre 1975
Enactment Date16 Ottobre 1975
Published date17 Ottobre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/10/17/075U0492/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.276 del 17-10-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:

E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma e' autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprieta' nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia gia' stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sara' distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sara' versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle societa' a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis. - L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

"Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".

Art. 6-ter. - E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.

E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis. - Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni.

Art. 7-ter. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree", sono aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo";

al terzo comma le parole: "possono indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicano".

Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:

Art. 9-bis. - Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

L'articolo 10 e' sostituito con il seguente:

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi e' stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34...

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