DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

Coming into Force19 Agosto 1975
Enactment Date13 Agosto 1975
Published date18 Agosto 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/08/18/075U0376/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.218 del 18-08-1975
Titolo I ESPORTAZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanita'; Decreta:

Art 1.

Limiti di garanzia alle esportazioni

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, e' elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno e' inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 e' fissato in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art 2.

Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, puo' essere attuato, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

Art 3.

Contributi per operazioni di credito finanziario

Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.

Le modalita' e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per gli affari esteri e per il bilancio e la programmazione economica.

Titolo II EDILIZIA
Art 4.

Edilizia sovvenzionata

E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 600 miliardi ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato art. 1, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del comitato per l'edilizia residenziale, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone, secondo programmi formulati dalle regioni entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in mancanza di tali programmi, sentiti i presidenti delle giunte regionali, il piano di assegnazione dei fondi di cui al precedente comma.

Nella formulazione del piano di assegnazione verra' data precedenza ai programmi provvisti di progetti esecutivi. Ai fini del riequilibrio dei programmi predisposti dalle regioni, si terra' conto, in sede di riparto di nuovi stanziamenti che saranno disposti con successivi provvedimenti legislativi, delle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

L'importo di lire 600 miliardi di cui al primo comma sara' versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art 4.

Edilizia sovvenzionata

((E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma e' autorizzata l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprieta' nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia gia' stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sara' distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sara' versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.))

Art 5.

Modalita' e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166, tenendo conto che i termini previsti nei citati articoli si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che quello di cui all'art. 3, ultimo comma, resta stabilito al 31 dicembre 1975.

Art 5.

Modalita' e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata

((Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.))

Art 6.

Edilizia convenzionata

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, per non meno del 50 per cento dei fondi da ripartire, in base al volume delle domande regolarmente presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed applicando, per la restante quota, i parametri previsti dal secondo comma dell'art. 9 della stessa legge.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, il nuovo limite di impegno di cui al primo comma, destinato ad interventi ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella...

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