LEGGE 27 maggio 1975, n. 166 - Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia

Coming into Force08 Giugno 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/07/075U0166/CONSOLIDATED/20111123
Enactment Date27 Maggio 1975
Published date07 Giugno 1975
Official Gazette PublicationGU n.148 del 07-06-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica e' autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonche' per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprieta' dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' la eventuale delega allo stesso istituto autonomo per le case popolari o al consorzio degli istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalita' del programma di intervento.

Nel periodo di sospensione dell'attivita' dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

Art 3.

I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avra' luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e' prorogato al 30 settembre 1975.

Art 3.

I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avra' luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni. 1

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e' prorogato al 30 settembre 1975. 1

Art 4.

Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.

Il Ministro per i lavori pubblici puo' esercitare tale facolta' sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

Art 5.

E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui, sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimita' della Corte dei conti e' successivo.

Art 6.

Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

  1. i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

  2. le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1 maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' l'ulteriore anticipazione per la quale e' autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

  3. i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

  4. l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la...

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