LEGGE 29 settembre 1964, n. 847 - Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167

Coming into Force23 Ottobre 1964
Published date08 Ottobre 1964
Enactment Date29 Settembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/10/08/064U0847/CONSOLIDATED/20140912
Official Gazette PublicationGU n.248 del 08-10-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza per la attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

  1. per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonche' delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

  2. per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.

Art 1.

((I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

  1. per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;

  2. per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

  3. per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

  4. per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano)).

Art 2.

I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12 sono concessi al tasso di

interesse che sara' stabilito con decreto del Ministro per il

tesoro. I mutui sono garantiti con le disponibilita' sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del Comune e del Consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art 2.

((I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli...

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