LEGGE 10 novembre 1983, n. 637 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata

Coming into Force12 Novembre 1983
Enactment Date10 Novembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/11/11/083U0637/ORIGINAL
Published date11 Novembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.310 del 11-11-1983
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984";

al comma 2, nel capoverso, le parole: "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".

Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonche' alla prosecuzione di attivita' economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo e' pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT