Modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante: "Norme per l'esercizio e il potenziamento delle ferrovie in regime di concessione"; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante: "Disposizioni in materia di trasporti"; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"; Visto l'art. 10 della predetta legge n. 211/1992, ai sensi del quale gli enti indicati all'art. 8 della legge n. 385/1990 sopra citata e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di dieci anni, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo art. 8 nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati; Visto il comma 4 del citato art. 10 che, per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi a fronte dei mutui da autorizzare, ha previsto limiti di impegno decennali di 195 miliardi per l'anno 1993 ed ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995" che ha istituito, fra l'altro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione il cap. 7311 per gli interventi previsti dal citato art. 10 della legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)" che alla Tabella E ha previsto la soppressione della prima annualita' del limite di impegno decennale di lire 195 miliardi; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) che alla Tabella F ha previsto il rinvio all'anno 1995 della prima annualita' del limite di impegno decennale di lire 155 miliardi; Visto il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo della seconda annualita' del limite di impegno di lire 195 miliardi per il finanziamento delle...

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