LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385 - Disposizioni in materia di trasporti

Coming into Force21 Dicembre 1990
Enactment Date15 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/20/090G0438/CONSOLIDATED/19960617
Published date20 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.296 del 20-12-1990
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

  1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.

  2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

  3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987.

  6. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:

    1. integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai valichi;

    2. ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;

    3. adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;

    4. rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;

    5. recupero e sviluppo della rete di interesse locale; f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.

  7. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque qpprovati ai sensi del citato numero 3) dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985.

Art 2.
  1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.

  2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.

  3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.

  4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.

  6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Art 3.
  1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 di detta legge.

  2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalita' previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.

  4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche...

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