LEGGE 2 maggio 1969, n. 280 - Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Coming into Force29 Giugno 1969
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date02 Maggio 1969
Published date14 Giugno 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/06/14/069U0280/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.148 del 14-06-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, e' autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.

Art 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalita' e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.

Art 4.

In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

Art 5.

Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT