L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, e' autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.
LEGGE 2 maggio 1969, n. 280 - Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
Coming into Force | 29 Giugno 1969 |
End of Effective Date | 21 Dicembre 2008 |
Enactment Date | 02 Maggio 1969 |
Published date | 14 Giugno 1969 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1969/06/14/069U0280/CONSOLIDATED/20080625 |
Official Gazette Publication | GU n.148 del 14-06-1969 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalita' e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.
Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.
L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA