DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1980, n. 191 - Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea

Coming into Force05 Giugno 1980
Published date21 Maggio 1980
Enactment Date14 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/05/21/080U0191/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.137 del 21-05-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Sono approvate le norme di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, che, vistate dal Ministro dei trasporti sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - PRETI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1980

Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 14

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n 297

NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N. 297

Art 1. - Campo di applicazione

Nel presente regolamento con il termine "legge" e' indicata la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Art 2. - Revisione annua parametrica

A base della revisione parametrica prevista dall'art. 3 della legge, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello considerato, sono da porre le spese di esercizio, con riferimento a quelle accertate per il 1975. A tali spese saranno apportate le variazioni necessarie per escludere gli oneri eccezionali o straordinari normalmente non ripetibili, quelli relativi al personale non compreso nell'organico regolarmente approvato o derivanti da retribuzioni non riconosciuti e quelli non finalizzati alla migliore produttivita' dei servizi, valutata anche comparativamente con quella di altre aziende del settore. Saranno inclusi invece quegli oneri che, sebbene non sostenuti nel 1975, si sarebbero pero' dovuti sostenere, a giudizio dell'amministrazione, per normale manutenzione degli impianti e dei materiali.

Dell'importo convenzionale delle complessive spese di esercizio cosi' determinate si fissano le incidenze percentuali della spesa di personale, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, e delle rimanenti spese di esercizio. Circa gli oneri previdenziali, l'accantonamento annuale per l'indennita' di buonuscita al personale, e' ammissibile limitatamente all'aliquota prevista dai vigenti accordi nazionali di categoria.

I coefficienti annuali di variazione dei costi dal 1977 al 1979, con riferimento ai costi-base del 1975, si determinano per ciascuna azienda con i criteri che seguono:

  1. per l'aggiornamento della effettiva spesa di personale ammessa per il 1975 si opera secondo le seguenti procedure:

    1) s'imposta un organico-tipo basato su un limitato numero di livelli retributivi piu' rappresentativi suddividendo tra i predetti livelli, agli effetti della ponderabilita', tutti i dipendenti - compresi i dirigenti - costituenti la pianta organica;

    2) per ciascun livello retributivo s'individua il costo unitario basato sulla paga dell'anno 1975 al 3° scatto di anzianita', compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, con l'inclusione di eventuali incidenze per oneri aventi carattere di generalita' purche' riconosciuti dall'amministrazione;

    3) si determina il costo teorico complessivo di tutto il personale per l'anno base 1975 sommando i prodotti del costo unitario, attribuito a ciascun livello retributivo, per il numero di agenti raggruppati in ciascun livello, come indicato al punto 1);

    4) con le stesse procedure di cui ai punti 2) e 3) si determina, per ciascuno degli anni in cui opera la revisione, il costo unitario per ogni livello retribuito ed il corrispondente costo teorico complessivo;

    5) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento del costo del personale per ciascuno dei predetti anni - da applicare alla effettiva complessiva spesa di personale ammessa per l'anno base 1975 - attraverso il quoziente tra il costo teorico complessivo determinato per l'anno preso in considerazione agli effetti della revisione, come da punto 4) ed il costo teorico complessivo dell'anno base 1975, come da punto 3).

  2. per l'aggiornamento del complesso delle effettive rimanenti spese di esercizio ammesse per il 1975, le variazioni dei costi sono da riferire alle voci fondamentali concernenti: l'energia per la trazione sia elettrica che a gasolio; i metalli ferrosi, quali i profilati, tondini per cemento armato, rotaie UNI 50; i metalli non ferrosi quali il rame in filo, bronzo in pani, piombo in pani, alluminio in lastre; il cemento tipo 425; il rovere e faggio per traverse, e, ove ricorra, perche' non previsto in organico il personale necessario all'ordinaria manutenzione, la retribuzione oraria lorda dell'operaio qualificato, operando secondo le seguenti procedure:

    1) sulla base delle spese riconosciute per i consumi di ciascuno dei suddetti materiali per l'anno base 1975 si determinano le aliquote percentuali della spesa di ogni singolo materiale su quella complessiva...

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