LEGGE 8 giugno 1978, n. 297 - Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea

Coming into Force12 Luglio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/06/27/078U0297/CONSOLIDATED/20070713
Published date27 Giugno 1978
Enactment Date08 Giugno 1978
Official Gazette PublicationGU n.177 del 27-06-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sfera di applicazione delle norme

Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, per le quali, a termini dello articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al termine stabilito nel terzo comma dell'articolo 15, da sovvenzioni annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art 2.

Spese di esercizio finanziate dalla sovvenzione dello Stato; quote patrimoniali

La sovvenzione annua da accordare ai sensi della presente legge e' diretta a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico attraverso il finanziamento di una parte delle spese di esercizio determinato ai sensi dei successivi articoli, con inclusione degli oneri di cui agli articoli 6 e 7 nonche' delle quote annue finanziarie e patrimoniali gia' indicate sotto le lettere c), d) ed e) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Il pagamento della sovvenzione puo' essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'articolo 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art 3.

Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio

Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:

  1. importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;

  2. incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a).

I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalita' da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderate annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianita'; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.

Art 4.

Variazioni dell'importo convenzionale di base

Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e' corrispondentemente modificato.

Art 5.

Incentivazione; penalizzazione

Qualora, a parita' di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unita' di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potra' essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione.

L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli articoli 7 ed 8, non potra' comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato.

Qualora, invece, si determinino, per due anni consecutivi, riduzioni di unita' di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potra' essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggiore intervento.

Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrera' di diritto nella decadenza della concessione.

Art 6.

Spese imprevedibili per eventi di carattere eccezionale

Le spese imprevedibili che l'azienda sostiene a seguito di eventi di carattere eccezionale per la riparazione di danni causati da forza maggiore e per lavori e forniture straordinari o a seguito di decisioni giurisdizionali, concorrono alla determinazione della misura della sovvenzione di esercizio dell'anno in cui le spese stesse sono state sostenute, purche' preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.

Art 7.

Oneri finanziari originati dalle perdite di esercizio

Ove, nell'anno in esame, l'azienda abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite di esercizio, gli stessi concorrono alla determinazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che i disavanzi di cassa medi mensili, risultanti da quelli annui valutati ai sensi degli articoli 2 e 6, rendono ammissibili sulla base del tasso medio ponderato non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario.

Art 8.

Validita' della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione.

La sovvenzione definitiva determinata per un anno e' liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo - salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli articoli 6 e 7 - sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui allo articolo 3.

La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralita' posticipate la cui liquidazione e' disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 2 saranno operate a carico della successiva trimestralita'.

La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di...

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