LEGGE 5 maggio 1989, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime

Coming into Force06 Maggio 1989
Enactment Date05 Maggio 1989
Published date05 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/05/089G0194/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.103 del 05-05-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 maggio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

SANTUZ, Ministro dei trasporti

PRANDINI, Ministro della

marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989 ed e' stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1989.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 giugno 1989.

Allegato

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, le parole: "15 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1989"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresi', il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole";

al comma 3, secondo periodo, le parole: "31 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1989";

al comma 3, terzo periodo, le parole: "15 aprile 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 1989";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e' sostituito dal seguente:

'1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i...

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