DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77 - Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime

Coming into Force06 Marzo 1989
Published date06 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/06/089G0115/CONSOLIDATED/20141229
Enactment Date04 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1989
Capo I NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, e' ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sara' gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sara' determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialita' del trasporto pubblico locale, nonche' del regolamento CEE n. 1191/69 in ordine agli obblighi di servizio pubblico.

  2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento della relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialita' tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione e' obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.

  3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il 15 marzo 1989 il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonche' il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti di intesa con gli assessorati regionali ai trasporti. Entro il 31 marzo 1989 le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonche' le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il 15 aprile 1989 i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1› gennaio dell'anno successivo.

    Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere.

  4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio ne' dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato.

  5. Per il rapido raggiungimento delle finalita' di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 1› marzo 1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, puo' provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a due anni.

  7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.

Art 1.
  1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, e' ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sara' gradualmente ridotto sulla base dei...

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