LEGGE 6 febbraio 1987, n. 18 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali

Coming into Force09 Febbraio 1987
Published date09 Febbraio 1987
Enactment Date06 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/09/087U0018/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.32 del 09-02-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento";

    al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.

    All'articolo 2:

    al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;

    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".

    All'articolo 3:

    al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982,";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica".

    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente...

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