DECRETO-LEGGE 1 luglio 1994, n. 428 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

Coming into Force05 Luglio 1994
Published date04 Luglio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/07/04/094G0468/CONSOLIDATED/19940819
Enactment Date01 Luglio 1994
Official Gazette PublicationGU n.154 del 04-07-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la Ferrovia dello Stato S.p.a. ha affidato alla T.A.V. S.p.a. la realizzazione del quadruplicamento veloce dell'asse Torino-Milano-Napoli;

Considerato che occorre pervenire alla definizione dei rapporti contrattuali in corso ed alla concreta realizzazione degli interventi finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, nonche' procedere all'ammodernamento ed al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa, semplificando alcune procedure in materia di costruzioni aeroportuali;

Considerato che l'attuazione dei relativi investimenti determinera' un forte sostegno e rilancio dei livelli occupazionali nei rispettivi settori, che versano attualmente in condizioni di grave crisi;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure idonee a soddisfare le indicate esigenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione nel 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Per consentire alla T.A.V. S.p.a., concessionaria della realizzazione del sistema ferroviario Alta Velocita', di porre in essere le proprie attivita' tecnico-imprenditoriali, preliminari alla costruzione delle opere, alle conferenze dei servizi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 1.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 505

Art 2.
  1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto...

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